Ex Ilva, Cassazione rigetta i ricorsi: stop all’area a caldo a Taranto. Palazzo Chigi: prendiamo atto


In 70 pagine di sentenza, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, mette la parola fine sull’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, quella costituita da cokerie, altiforni e acciaierie. Sono stati infatti rigettati i ricorsi che Acciaierie d’Italia e Ilva hanno presentato ad agosto contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto la fermata dell’area a caldo poiché inquinante e dannosa per la salute. Area a caldo che nei giorni scorsi, avvicinandosi la scadenza (25 ottobre) del decreto dei giudici di Milano, scadenza poi prorogata al 15 dicembre con l’ultimo decreto legge sull’ex Ilva, era stata comunque messa in preriscaldo. Ovvero, zero produzione e impianti solo alimentati dal gas preso dall’esterno. In base a questa condizione, Acciaierie ha anche avanzato una richiesta di cassa integrazione straordinaria per 8.622 unità su un organico di 9.626. Adesso questi impianti, in base al decreto della Corte d’Appello di Milano che resta quindi in vigore, dovranno essere definitivamente fermati. L’area a caldo é la parte più grande dell’ex Ilva di Taranto e anche quella dove ci sono più occupati.

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“I motivi sollevati dalle aziende sono inammissibili”

Amianto presente negli altiforni e polveri sottili, PM 2,5 e PM 10: questi gli elementi posti a base del decreto di stop dei giudici di Milano. Ed ora la Suprema Corte sostiene che “l’omessa valutazione delle risultanze dello studio di VIS e del parere favorevole dell’ISS su cui si è basato il rilascio dell’Aia 2025, la mancata indicazione di quali sarebbero i diversi e ulteriori limiti di sicurezza entro cui ricondurre l’emissione di polveri, il riferimento non già al livello di produzione di acciaio attuale, ma al più elevato scenario produttivo autorizzato (6 Mt/a)”, sono tutti motivi che “risultano inammissibili per difetto di interesse”. Per la Cassazione, la Corte d’appello, nel formulare le motivazioni “che sorreggono l’accoglimento della domanda inibitoria collettiva (amianto e polveri sottili), le ha espressamente dichiarate autonome e ciascuna idonea a sorreggere la decisione.Pertanto, una volta ritenuti infondati e inammissibili i motivi proposti in tema di amianto, la decisione di accoglimento dell’inibitoria collettiva non potrebbe venir meno anche se, in ipotesi, si ritenessero meritevoli di accoglimento i motivi svolti sulla seconda ratio relativa alle polveri sottili”.

Il PG presso Cassazione: non accertato pericolo concreto

Infatti, nell’udienza del 20 ottobre, l’avvocato generale presso la Cassazione, con funzioni di pubblico ministero, Luigi Birritteri, a proposito della pericolosità delle emissioni di polveri sottili e della presenza dell’amianto negli altiforni, aveva detto che “il decreto impugnato non ha fondato l’ordine di sospensione su un accertamento in concreto del pericolo per la salute, ma sull’illegittimità dell’Aia 2025 per contrasto con la direttiva 2010/75/UE come interpretata dalla Corte di Giustizia. Mentre, ha argomentato il PG, “la giurisprudenza richiamata dai controricorrenti”, cioè i cittadini di Taranto, “va nella stessa direzione”. Cioè “esige che la prosecuzione di un’attività industriale sia accompagnata da una valutazione effettiva dei suoi effetti sulla salute della popolazione esposta e che la tutela non si arresti alla conformità formale degli atti”. Questo, aveva sottolineato ancora il PG, “non consente di sostituire quella valutazione con presunzioni tratte da prescrizioni risalenti o dall’esistenza di monitoraggi, né di prescindere, senza neppure esaminarla, dalla valutazione sanitaria compiuta nel procedimento di riesame”.

“Formulato un giudizio di pericolosità attuale e rilevante”

 

Invece nella sentenza la Cassazione scrive “che può dunque dirsi che la Corte d’Appello, sulla scorta dei principi di precauzione, di prevenzione e di causalità attenuata, abbia formulato un giudizio di pericolosità attuale e rilevante sulla base delle plurime risultanze probatorie acquisite tanto da non ritenere necessario ricorrere ad apposita consulenza tecnica d’ufficio”. Questo, dice la Suprema Corte, “anche alla luce di dati pacifici, tra i quali i numerosi e frequenti incidenti verificatisi nello stabilimento (attestati nei vari rapporti Ispra) e l’obsolescenza o fatiscenza degli impianti. Del resto, per la loro stessa collocazione all’interno dei cowpers – impianti ausiliari dell’altoforno – le tonnellate di amianto in questione, costituiscano una fonte di pericolo, stante la possibile dispersione delle relative fibre anche solo a causa di fessurazioni o microfessurazioni del refrattario”. Questo per la Cassazione è “un dato non solo deducibile dalle prescrizioni dell’Aia 2017, ma anche avvalorato dai fatti allegati e finanche verificatisi in corso di causa: come l’incendio avvenuto il 7 maggio 2025, prima dell’emissione dell’Aia (espressamente considerato a pag. 35 del decreto del Tribunale e richiamato a pag. 22 del decreto della Corte d’appello quale possibile fonte di dispersione di fibre di amianto), che ha portato al sequestro penale dell’impianto proprio in seguito all’esplosione di una tubiera del cowper”.

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